Información facilitada por el "Centro Europeo para el Derecho del Consumo" (Barcelona - Bruselas - Madrid) --- Para consultar la página principal: http://derechoconsumo.blogspot.com/

Temas:

"Influencers" (2) "Made in" (1) "Street Food" (1) Aceite (1) Aceite de oliva (1) Aditivos alimentarios (6) Adulteración (2) Agricultura (5) Agricultura ecológica (1) Alemania (2) Alergias (4) Alimentación (10) Alimentación y consumo sostenibles (3) Alimentación. Ecuador (1) Alimentos (1) Alimentos "extranjeros" (1) Alimentos (pre)envasados (1) Alimentos destinados a los lactantes y niños (1) Alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad (1) Alimentos destinados al control de peso (1) Alimentos ecológicos (7) Alimentos envasados (1) Alimentos funcionales (16) Alimentos para usos médicos especiales (1) Alimentos saludables (1) Alimentos vegetales (1) América Latina (4) Análisis y controles (2) Antioxidantes (1) Anuncios en la Televisión (2) Apicultura (1) Argentina (2) ATCI (1) Azúcares (1) Bebidas alcohólicas (6) Bebidas energéticas (1) Bebidas no alcohólicas (1) Bibliografía (21) Bienestar animal (2) Biocarburantes (1) Biotecnología (16) Blockchain (1) Blogs (1) Brasil (6) Brexit (6) Cadena agroalementaria (5) Café (3) Cambio climático (3) Canadá (1) Cannabidiol (1) Canon digital (1) Carne (4) Carne bovina (1) Carne porcina (1) Cataluña (3) Cereales (1) Chile (3) China (14) Chocolate (2) Ciudadanía de la UE (1) Coadyuvantes tecnológicos (1) Colombia (2) Comercio detallista (1) Comercio internacional (9) Comercio justo (2) Competencia (1) Complementos alimenticios (1) Comportamiento de los consumidores (10) Comportamiento del consumidor (1) Comportamiento y percepción del consumidor (5) Concepto y tipos de alimentos (1) Consumidor (concepto) (1) Consumo (1) Consumo colaborativo (1) Control alimentario (2) Control de calidad (3) Control de las importaciones (3) Controles (1) Cooperación (1) Cordero (1) Coronavirus (2) Cosméticos (1) Cultura del cumplimiento (1) Declaraciones relativas a la salud (5) Denominaciones "lácteas" (1) Denominaciones de origen (6) Derecho a la alimentación (8) Derecho alimentario (144) Derecho chino (1) Derecho comparado (2) Derecho del consumo (42) Derecho Internacional (2) Derechos humanos (1) Desarrollo rural (1) Desperdicio de alimentos (8) Dinamarca (2) Directiva (UE) 2015/412 (1) Directrices (1) Distribución (1) Distribución comercial (1) E-book (1) Ecommerce (1) Economía Circular (3) Economía Social (1) Ecuador (1) Educomunicación (1) EE.UU (2) EE.UU. (17) EFSA (1) Encefalopatía Espongiforme Bovina (1) Enseñanza (1) Entomofagia (1) Entomofagia. Unión Europea (1) Envases y embalajes (1) España (27) Estilo de vida (1) Estructura molecular primaria nueva (1) etc. (2) Ética (3) Etiquetado (42) Etiquetado e información del consumidor (12) Etiquetado nutricional (8) Etiquetado vegano (1) Exportaciones (2) FAO (4) FDA (2) Fibra (2) Francia (7) Fraudes alimentarios (5) Frutas y hortalizas (1) FSMA (1) Ganadería (1) Gastronomía (2) Globalización (3) Glosario Industria Alimentaria (1) Grecia (1) Hábitos alimentarios (1) HACCP (1) Higiene alimentaria (1) Horsemeat scandal (2) Impuestos alimentarios (1) Indicación del origen (2) Indicaciones geográficas (1) Indicaciones geográficas protegidas (10) Industria alimentaria (4) Información radial (1) Infusiones (1) Ingredientes (2) Ingredientes vegetales (1) Innovación (1) Inocuidad alimentaria (2) Integración económica (1) Internet (2) Intolerancia al gluten (1) Investigación biomédica (2) Investigación e innovación (1) Irradiación de alimentos (1) Italia (9) Jurisprudencia (15) Las fuentes del ordenamiento jurídico alimentario (1) Leche (2) Leche y productos lácteos (2) Legislación (1) Libre circulación de mercancías (4) Libre circulación de pacientes (1) Libre circulación/"uso" (1) Libros (11) Lista de ingredientes (1) Logística y transporte (1) Luis González Vaqué (10) Marcas (1) Marcas de calidad (1) Mecanismos de mercado (2) Medicina Veterinaria (2) Medidas legales (1) Medio ambiente (1) Mercosur (3) Mexico (3) México (2) Microbiología (1) Miel (1) NAFTA (1) Nanotecnología (3) Nanoteconología (1) Nestlé (1) Norma Mundial BRC de Seguridad alimentaria (1) Normas alimentarias (1) Normas ISO (1) Novel Foods (5) Nuevas tecnologías alimentarias (2) Nutraceuticals (1) Nutrición (15) Obesidad (1) OMC (2) OMS (2) ONU (1) Organismos genéticamente modificados (OGM) (2) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (1) Países emergentes (1) Paraguay (1) Patriotismo alimentario (1) Percepción del consumidor (2) Pérdidas y desperdicio de alimentos (3) Pérdidas y desperdicio de alimentos. (5) Perfiles nutricionales (1) Personas jurídicas (1) Pesca (3) Piensos (1) Plaguicidas. (1) Política alimentaria (5) Política comercial. (1) Portugal (1) Prácticas comerciales desleales (6) Preferencias del consumidor (2) Principio de precaución (10) Probióticos (3) Productos alimenticios "sin" (1) Productos cármicos (1) Productos cárnicos (1) Productos lácteos (2) Protección de datos (2) Protección del Medio ambiente (1) Publicidad (24) Publicidad comparativa (2) Publicidad encubierta (3) Queso (2) Recursos Naturales (1) ReDeco (60) Redes Sociales (2) Reglamento (CE) nº 258/97 (1) Reino Unido (2) Relaciones Públicas (1) Religión y producción alimentaria (1) Responsabilidad (2) Responsabilidad corporativa (2) Responsabilidad penal (1) Sal (1) Salud (2) Salud y bienestar animal (4) Sector agroalimentario (2) Seguridad alimentaria (13) Seguridad alimentaria (disponibilidad de alimentos) (5) Seguridad e inocuidad alimentaria (1) Sistema alimentario (1) Sistemas alimentarios (2) Sistemas de alerta (2) Soberanía alimentaria (2) Sociología e Historia de la alimentación (2) Soria (1) Sostenibilidad (7) Subvenciones (2) TAIEX (1) Tratados internacionales (2) Trazabilidad (10) TTIP (1) TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) (5) TTPI (1) Turismo (1) Unión Europea (89) Uruguay (2) USDA (1) Venta de alimentos al detall (1) Venta directa (1) Venta por Internet (1) Vinagre de Módena (1) Vino (14) Visitas recibidas (2)

Tuesday, December 05, 2017

Luis González Vaqué: “L’indicazione d’origine degli ingredienti: una rivoluzione francese neo-protezionista?”

n° 23 (2017) 33-42



L’indicazione d’origine degli ingredienti: una rivoluzione francese neo-protezionista?

Luis González Vaqué

«Le Marché commun a étè, et reste à ce jour,
le coeur de la construction europénne, dont il scande le rythme»

Alfonso Mattera


I. Introduzione

L’obbligo di indicare l’origine degli alimenti nell’etichetta è stato per molti anni un tema controverso[1]; ad ogni modo il dibattito si è accentuato dopo la cosiddetta “crisi della mucca pazza” di triste memoria: probabilmente a quel tempo l’angoscia dei consumatori europei si è concretizzata nel rifiuto della carne proveniente dal Regno Unito… Non intendiamo indagare a posteriori se le autorità di alcuni Stati membri, in cui erano stati individuati animali malati, abbiano cercato o meno di indirizzare la paura verso una malattia trasmissibile attraverso l’ingestione di carne concentrando con ogni mezzo l’allarmismo solo sulla carne proveniente dall’altro lato del Canale della Manica.  La cosa certa è che, a causa dell’encefalopatia spongiforme bovina[2], è cresciuto l'interesse per una tracciabilità[3] adeguata ed è stato introdotto l'obbligo di indicare l'origine di alcuni tipi di carne. Non c’è dubbio che si sia trattato di un provvedimento giustificato. Sono passati molti anni da quando la suddetta crisi ha minato la fiducia dei consumatori europei nell’efficacia dei controlli alimentari, ma ora, in piena crisi economica, alcuni Stati membri sono caduti nella tentazione di tirar fuori dall’armadio la loro consustanziale inclinazione a potenziare, in modo più o meno celato, un (neo?) protezionismo che, per essere davvero efficace e proficuo per i produttori nazionali, richiede che si imponga al più presto l’obbligo di indicare l’origine nelle etichette di determinati prodotti alimentari e/o ingredienti. Dobbiamo riconoscere che, sia la Commissione (nella sua “Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori”[4]),  come lo stesso legislatore comunitario [con il corrispondente Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori[5]], hanno agevolato i gruppi di pressione interessati a frammentare quello che sarebbe dovuto essere un “unico mercato senza frontiere” degli alimenti all’interno dell’Unione Europea… In entrambi i documenti (di cui ci occuperemo in dettaglio più avanti) sembra che si spalanchino le porte alla giustificazione da parte degli Stati membri della necessità di esigere sistematicamente la menzione del paese d'origine nell’etichetta dei prodotti alimentari. In tale contesto, la Commissione ha sorpreso chiunque ad adottare la Decisione di esecuzione della Commissione 2013/444/UE, del 28 agosto 2013, relativa al progetto di decreto dell’Italia recante modalità di indicazione dell’origine del latte a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura[6], impedendo all’Italia l’applicazione dell’articolo 2.1 di tale Decreto che stabiliva che nell'etichetta delle suddette tipologie di latte si dovesse indicare il paese d’origine dell’azienda lattiera da cui proveniva il latte trattato, o l’indicazione «UE» o «paesi terzi» qualora il latte provenisse, rispettivamente, da uno o più Stati membri dell’Unione europea o da paesi terzi. Più avanti faremo riferimento alle argomentazioni della Commissione che hanno motivato tale Decisione. Tuttavia, prima di analizzare tali constatazioni, cercheremo di spiegare quale sia stata l’evoluzione giuridica dell’obbligo del riferimento al paese d’origine degli alimenti commercializzati nella UE dal 1978 ai giorni nostri.


II. Evoluzione storica: il regolamento (UE) n. 1169/2011

Non riteniamo opportuno entrare nel dettaglio dell’analisi delle normative comunitarie che hanno regolato l’etichettatura dei prodotti alimentari nell’Unione Europea. Ad ogni modo, ricorderemo che la Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità[7], è stata la prima in materia, consacrandone i principi fondamentali; principi confermati e reiterati nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000[8].

Infine, il legislatore comunitario ha adottato il regolamento (UE) n. 1169/2011[9] allo scopo di “…ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione [e]  garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano”[10]. Un altro obiettivo dichiarato è quello di razionalizzare “… i principali componenti dell’attuale legislazione sull’etichettatura [che] continuano a essere validi …”[11], così come “… agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza[12] per le parti interessate …”[13].

            Per quanto riguarda la questione che ci interessa, il legislatore comunitario ha confermato che si deve indicare il paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento ogni qualvolta la mancanza di indicazione possa indurre in inganno i consumatori sul vero paese di origine o sul luogo di provenienza di tale prodotto: in tutti i casi, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l’industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d’origine e al luogo di provenienza degli alimenti”[14].

            Dopo un riferimento alla crisi dellencefalopatia spongiforme bovina, che ha reso necessario stabilire l’obbligatorietà dell’indicazione d’origine per la carne bovina e per i prodotti a base di carne bovina[15], cosa che sembra aver creato delle aspettative tra i consumatori, nel Considerando nº 31 del regolamento n. 1169/2011 si insiste sul fatto che la valutazione d’impatto della Commissione conferma che l’origine della carne risulta essere la principale preoccupazione dei consumatori: “vi sono altre carni di cui si fa ampio consumo nell’Unione, quali le carni di animali della specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili”[16] e, “pertanto è opportuno imporre la dichiarazione obbligatoria dell’origine per tali prodotti”[17].

            Tenendo conto del fatto che i requisiti specifici sull’origine possono variare da un tipo di carne all’altro, in funzione delle caratteristiche della specie animale, il legislatore dichiara che “è opportuno prevedere, tramite norme di attuazione, l’istituzione di requisiti obbligatori che potrebbero variare da un tipo di carni all’altro tenendo conto del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione”[18].

            Per completare le informazioni sugli argomenti affrontati in merito a quello che alcuni autori hanno classificato come un incitamento irragionevole e infondato alla generalizzazione dell’esigenza di indicare l’origine dei prodotti alimentari[19] facciamo riferimento alle disposizioni del tanto citato regolamento n. 1169/2011, relative alla menzione obbligatoria del paese di origine o luogo di provenienza: si tratta dell'articolo 9(h) (“Elenco delle indicazioni obbligatorie”) e dell’articolo 26 (“Paese d’origine o luogo di provenienza”).

Chiaramente, il farraginoso e intricato articolo 26 è il risultato di un impegno tra gli Stati membri che volevano diffondere il prima possibile l’esigenza di tale indicazione e quelli più prudenti che hanno ritenuto che tale obbligo avrebbe comportato inevitabilmente una frammentazione del mercato interno della UE a medio o lungo termine. Il contenuto di questa disposizione è sorprendentemente eterogeneo: disposizioni precise per quanto riguarda l’obbligo della menzione in questione (“nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore …” e “per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI[20]”); altre di difficile interpretazione e che, probabilmente, non apportano nulla al consumatore[21] (“quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario[22]”); e quelle che impongono solamente alla Commissione l’obbligo di adottare atti esecutivi o di presentare varie relazioni (che, se del caso, allegheranno proposte di modifica delle disposizioni pertinenti).


III. La Decisione di esecuzione della Commissione 2013/444/UE relativa al progetto di Decreto italiano sui metodi per indicare l’origine del latte

Non riteniamo opportuno in questa occasione analizzare nel dettaglio la Decisione di esecuzione della Commissione 2013/444/UE, del 28 agosto 2013, in quanto, inter alia, sono già trascorsi diversi anni dalla sua adozione[23]. Tuttavia, la negazione di quanto richiesto dall’Italia potrebbe implicare una discriminazione in merito all’accettazione, alcuni mesi fa, da parte della Commissione della pretesa della Francia di adottare un Decreto che obblighi ad indicare l’origine della carne e del latte, tema che affronteremo più avanti.

In questo contesto, riteniamo che valga la pena ricordare quanto previsto dall’articolo 1 di tale decisione:

La Repubblica italiana non adotta le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del decreto notificato recante modalità di indicazione dell’origine del latte a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura”.


Può anche essere utile ricordare che, nel 2013, la Commissione[24] ha respinto le argomentazioni delle autorità italiane, per le seguenti ragioni:

  quanto disposto dall’articolo 2.1 del Decreto notificato sembrava presupporre che gli alimenti in questione si presentassero sempre in modo tale da confondere il consumatore italiano sulla loro vera origine o sul loro vero luogo di provenienza e, inoltre, si poteva ritenere a tale proposito che l’ambito di applicazione del suddetto Decreto non includesse il latte con una durata (molto) limitata (latte crudo, latte pastorizzato): “proprio questi ultimi potrebbero quindi con più probabilità essere percepiti dal consumatore come di origine italiana”[25]; e

a parte il riferimento alla necessità di proteggere gli interessi del consumatore, le autorità italiane non hanno fornito giustificazioni sufficienti che permettessero di concludere che, per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 1 del Decreto notificato, fosse necessaria una menzione d’origine obbligatoria che vada oltre l’obbligo stabilito dall’articolo 3.1 (8) della Direttiva 2000/13/CE.
           

IV. Il «Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient». Privilegi per la Francia?

Il Decreto n° 2016-1137[26] adottato di recente dalle autorità francesi impone l’obbligatorietà di indicare l’origine del latte e della carne usata come ingrediente negli alimenti confezionati. Nel caso della carne a cui venga applicata questa normativa francese, l’indicazione d’origine includerà le seguenti informazioni (articolo 2): “Paese di nascita (nome del paese di nascita degli animali)"; “Paese di allevamento: (nome del paese in cui sono stati allevati gli animali)"; e “Paese di macellazione." D’altra parte, la menzione dell’origine del latte, compreso quello usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari regolati dal Decreto dovrà specificare (articolo 3): “Stato di raccolta: (nome del paese in cui è stato ottenuto il latte)"; e "Paese di lavorazione: (nome del paese in cui il latte è stato confezionato o trasformato).". Una strana peculiarità di questa normativa nazionale è che le due disposizioni saranno esclusivamente (?) di applicazione limitata al 31 dicembre 2018 (articolo 9): si tratta quindi di una normativa con una data di scadenza (!).

A nostro parere la recente autorizzazione da parte della Commissione Europea del Decreto è stata un grave errore che mette effettivamente in pericolo il Mercato unico alimentare.

Tale autorizzazione è stata concessa da una Commissione politicamente anemica, ora ancora più debilitata dopo la Brexit. Inoltre, è la conseguenza delle velleità opportuniste relative all’eventuale indicazione dell’origine di certi ingredienti inclusi nello sfortunato Regolamento (UE) n. 1169/2011 (a cui abbiamo già fatto riferimento); infatti, le autorità francesi hanno saputo approfittare di tali disposizioni, così come delle ripetute minacce della DG Sante (ex DG SANCO), per promuovere l’obbligo di dichiarare l’origine… addirittura per tutti (o per la maggior parte) degli ingredienti alimentari! In un certo senso, la Commissione si è imbattuta in una pietra che, in modo più o meno consapevole, aveva lasciato per la strada, tradendo il proprio obbligo di far rispettare il Trattato e, in particolare, di assicurare la libera circolazione delle merci.

In primo luogo, è evidente che costituisce un grave errore politico: non serve essere un profeta per prevedere che l’autorizzazione in questione provocherà un effetto “domino” e, ora, tutti gli Stati Membri chiederanno il permesso di esigere anch’essi l’indicazione dell’origine degli alimenti e degli ingredienti nel proprio ambito territoriale. Quale argomento potrebbe rivendicare la Commissione per rifiutarsi di farlo?

Non ci sorprenderebbe se stessimo assistendo alla prima fase di concessioni e consensi che comprometteranno il Mercato unico alimentare, che tanti sforzi e sacrifici ci è costato costruite e mantenere.

Inoltre, autorizzare il suddetto Decreto proposto dalla Francia si può considerare un grave errore giuridico: c’è da chiedersi innanzitutto se la Commissione possa, senza alcuna giustificazione, accettare eventuali infrazioni di uno Stato membro alle disposizioni del TFUE relative alla libertà di circolazione. E, eventualmente, l’approvazione di una normativa nazionale contraria a tali disposizioni, oltre, ovviamente, al Decreto in questione, incompatibili con il Diritto comunitario. Probabilmente, purtroppo, dovrà essere la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ad arrivare a tale conclusione (ad esempio, nel caso in cui riceva una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata nell’ambito di un ricorso a una sanzione imposta in virtù dell’arbitrario Decreto francese).

In questo senso, l’inclusione di relative “clausole di riconoscimento reciproco” negli articoli 6 e 10 della normativa francese non migliorano la situazione, ma la rendono più complessa (e illegale!) per la discriminazione de facto che rappresenta per i prodotti importati, anzi, paradossalmente implicano un obbligo aggiuntivo per gli importatori se vogliono competere con i prodotti nazionali (dato che va oltre una discrimination à rebours).

D’altra parte, la Commissione sembra aver accettato una normativa strana ed inedita: un Decreto-Test in vigore solo per un anno… Cosa accadrà quando terminerà la sua applicabili? Chi e come verrà condotta la relazione prevista dall’articolo 9 del Decreto in questione? L’interpretazione del suddetto articolo può implicare che le autorità francesi siano, senza alcuna garanzia di imparzialità, “giudice e parte in causa” e venga concesso il rinnovo automatico e illimitato della validità della normativa francese di cui ci stiamo occupando.

Perfino cercando di vedere l’aspetto positivo di questa apparentemente effimera normativa, ci assale il dubbio di come il consumatore francese interpreterebbe la mancata proroga della sua validità e se in tal caso non sarà un attentato al principio comunitario della legittima aspettativa.

Tutto ciò da un nuovo regolamento che non apporta nulla alle necessarie informazioni utili destinate al consumatore, dato che, come se non bastasse, la nuova disposizione (provvisoria e in sperimentazione) obbliga ad aggiungere ulteriori dati a delle etichette tanto complesse come illeggibili, già sature di particolari a cui ora, ad esempio, si dovrà sommare anche la menzione del paese di produzione, trasformazione e/o macellazione. Abbiamo l’impressione che i membri della Commissione non vadano spesso al supermercato a fare la spesa…

Quella che invece sembra essere vincitrice in questa scommessa è la produzione francese che consacra una scalata inarrestabile verso il protezionismo nazionale, anche se non capiamo quale interesse possa avere un paese che produce ed esporta eccellenti prodotti alimentari nel compartimentare il Mercato della UE, restituendoci ad una situazione equivalente a quella già esistente prima della firma del Trattato di Roma.

E non si può sostenere che gli articoli che prevedono la menzione «Origine: UE» servano ad neutralizzare gli spudorati obiettivi e gli irrimediabili effetti del neo-protezionismo francese. 


V. Conclusioni

1. Cosa accade con l’etichettatura facoltativa?

Chi, più o meno in buona fede, si pronuncia a favore dell’obbligatorietà di indicare l’origine degli ingredienti o degli alimenti (ad esempio, perché lo chiede il consumatore), non tiene conto del fatto che la suddetta origine può essere inclusa volontariamente nell’etichetta, a condizione che venga rispettato il principio di veridicità… e che tale origine, di cui alcuni produttori si sentono tanto orgogliosi, può anche essere un argomento per promuovere i prodotti; di certo, nei paesi in cui dilagano lo sciovinismo e il populismo, questa indicazione facoltativa potrà implicare che i compratori preferiscano i prodotti locali: ma tali risultati si possono considerare (sono) ragionevolmente accettabili e compatibili con il Diritto comunitario.


2. L’effetto “domino”

È allarmante che, dalla sventurata accettazione da parte della commissione del «décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient» molti stati membri si siano affrettati a redigere e a proporre normative nazionali simili (tra questi, ovviamente, la Spagna[27]).

Quali argomenti può addurre ora la Commissione per respingere tali iniziative?


3. Quale futuro attende la libera circolazione degli alimenti?

La lettura dei diversi interventi nel dibattito parlamentare riguardo ad una domanda orale sull’indicazione obbligatoria dell’origine (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160511+ITEM-019+DOC+XML+V0//IT) prova che ad avere le idee chiare siano solamente coloro che desiderano promuovere l’isolazionismo e la costruzione di nuovi “muri” per impedire la libera circolazione delle merci[28].

Non ci stancheremo di ripeterlo: imporre l’obbligo della suddetta indicazione d’origine appare superfluo e infondato dato che nulla impedisce ai produttori di includere tale riferimento su base volontaria (e, naturalmente, veritiera) per soddisfare quei consumatori presumibilmente tanto preoccupati di conoscere la provenienza (nazionale o estera) degli alimenti acquistati.

Infine, permetteteci di fare un avvertimento: la menzione dell’origine, quando è imposta, a torto o a ragione, in generale contribuisce irrimediabilmente alla frammentazione e alla disintegrazione del Mercato interno…

Facciamola finita con tutte queste leggi obbligatorie e lasciamo che sia il consumatore a decidere!




[1]              Si vedano: KIREEVA, I., “Origin labelling in the European Union”, ERA Forum, Vol. 12, n. 4, 2012, pp. 549-564; y WALL, M., “Impact of country-of-origin cues on consumer judgments in multi-cue situations: a covariance analysis”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 19, n. 2, 1991, pp. 105-113 (e su determinati settori: BERNUÉS, A. et al., “Labelling information demanded by European consumers and relationships with purchasing motives, quality and safety of meat”, Meat Science, Vol. 65, n. 3, 2003, pp. 1095–1106; SKURAS, D. y VAKROU, S., "Consumers’ willingness to pay for origin labelled wine: A Greek case study", British Food Journal, Vol. 104, n. 11, 2002, pp. 898-912; SPIELMANN, N., When Place Defines the Brand: A Review of Origin-Bounded Brands, Reims Management School (2013) 11 pp.; y VAN DER LANS, I. A. et al., “The role of the region of origin and EU certificates of origin in consumer evaluation of food products”, European Review of Agricultural Economics, Vol. 28, n. 4, 2001, pp. 451-477).
[2]              Si vedano: ADDA, J., “Behavior towards health risks: An empirical study using the Mad Cow crisis as an experiment”, Journal of Risk and Uncertainty, Vol. 35, n. 3, 2007, 285-305; RATZAN, S., Mad Cow Crisis - Health and the Public Good”, Routledge, 1998, 260 pp.; y SINACEUR, M., “Emotional and Deliberative Reactions to a Public Crisis - Mad Cow Disease in France”, Psychological Science, Vol. 16, n. 3, 2005, pp. 247-254 (articolo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il 9 novembre 2016: http://faculty.insead.edu/marwan-sinaceur/documents/8-emotional-and-deliberative-reactions.pdf).
[3]             Definita nell’articolo 3.5 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002, pagg. 1–24) e regolata dall’articolo 18. Si vedano, su questo Regolamento: “El Derecho alimentario en la Unión Europea: la interpretación del Reglamento n. 178/2002 relativo a los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria”, Revista de Direito Agrário, Ambiental e da Alimentação, n. 1, 2005, pp. 261-270; ALEMANNO, A., “Food safety and the single European market” in ANSELL, C. K. e VOGEL, D., What’s the beef?: The contested governance of European food safety”, MIT Press, 2006, pp. 237-258; HAGENMEYER, "Modern food safety requirements: according to EC Regulation no. 178/2002", Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht, Vol. 29, n. 4, 2002, pp. 443-459; PARDO LEAL, M., “El Reglamento general sobre los alimentos: ¿el último recurso para recuperar la confianza de los consumidores?”, Gaceta Jurídica de la UE, n. 212, 2001, pp. 100-112; y VALENTINI, A., “Obblighi di sicurezza alimentare nel mercato unico europeo tra gestione del rischio e responsabilità d’impresa”, Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 4, 2008, pp. 695-739 (sulla tracciabilità, si vedano in particolare: CHARLIER, C. y VALCESCHINI, E., "Coordination for traceability in the food chain. A critical appraisal of European regulation”, European Journal of Law and Economics, Vol. 25, n. 1, 2008, pp. 1-15; FERRO, M. e IZZO, U., Diritto alimentare comparato, Il Mulino, 2012, pp. 70–72; y SCHWÄGELE, F., “Traceability from a European perspective”, Meat Science, Vol. 71, n. 1, 2005, pp. 164–173).
[4]             Documento COM(2008) 40 definitivo del 30 gennaio 2008 (di seguito, la “Proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari”).
[5]             Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pagg. 18–63).
[6]             Notificata con il numero C(2013) 5517 (GU L 232 del 30.8.2013, pagg. 35–36).
[7]             GU L 33 del 8.2.1979, pagg. 1–14.
[8]             GU L 109 del 6.5.2000, pagg. 29–42.
[9]             Si veda, su questo regolamento: BREMMERS, H., An Integrated Analysis of Food Information to Consumers: Problems, Pitfalls, Policies and Progress, Proceedings in Food System Dynamics, 2012, pp. 614–627 (testo disponibile alla seguente pagina Internet, consultata il 27 febbraio 2013: http://131.220.45.179/ojs/index.php/proceedings/article/view/262/243 ); e NIHOUL, P. e VAN NIEUWENHUYZE, E., “L’étiquetage des denrées alimentaires: une pondération réussie entre intérêts contradictoires?”, Journal de droit européen, Vol. 20, n. 192, 2012, pp. 237-243. Si può consultare anche il seguente e-book: BAÑARES, S. et al., “1169 preguntas y respuestas sobre el etiquetado de los alimentos”. Bebookness, 2015, ISBN: 9788494342844.
[10]          Si veda il terzo Considerando del regolamento (UE) n. 1169/2011.
[11]          Ibidem, nono Considerando.
[12]          Il corsivo è nostro.
[13]          Si veda anche il nono Considerando del regolamento n. 1169/2011.
[14]          Si veda il Considerando nº 29 del regolamento n. 1169/2011, in cui si specifica che «Tali criteri non dovrebbero applicarsi a indicatori collegati al nome o all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare».
[15]          Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell' 11.8.2000, pagg. 1–10).
[16]          Si veda anche il Considerando nº 31 del Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti.
[17]          Ibidem.
[18]          Ibidem.
[19]          Si veda, ad esempio: FERNÁNDEZ MARILGERA, E., “La crisis de la leche Made in Italy”, BoDiAlCo, n. 2, 2013, p. 18.
[20]          Vale a dire, la carne di animali della specie suina, fresca, refrigerata o congelata, quella di animali delle specie ovina o caprina, fresca, refrigerata o congelata e quella di volatili della voce 0105 fresche, refrigerate o congelate.
[21]          Si veda: FERNÁNDEZ MARILGERA, E., op. cit., p. 20.
[22]          Definito in modo abbastanza confuso e impreciso nell’articolo 2.2(q) come «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa» (il corsivo è nostro).
[23]          Il lettore interessato potrà trovare ulteriori informazioni nel nostro articolo dal titolo “La razón y las sinrazones de la indicación obligatoria del origen de los productos alimenticios”, BoDiAlCo, n. 22, 2016, pp. 13–22.
[24]          Attenendosi alla relativa sentenza del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (si veda il Considerando nº 14 della Decisione di esecuzione 2013/444/UE).
[25]          Si veda il nono Considerando della Decisione di esecuzione 2013/444/UE.
[26]          Che può essere consultato alla seguente pagina Internet: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033053008&categorieLien=id.

Blog Archive